La complessa situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19 sta producendo pressioni senza precedenti sulla società e sulla economia, incidendo anche sulla garanzia dei servizi essenziali alla cittadinanza.
Per fare fronte alle criticità che stanno incidendo sul ciclo di gestione dei rifiuti ed evitare possibili interruzioni del servizio, il Ministero dell’Ambiente ha diramato nei giorni scorsi una circolare a Regioni, Province, Ispra, Comuni e UPI con alcune indicazioni su come intervenire per permettere alle imprese dei rifiuti di continuare a lavorare in sicurezza. Cinque le aree di intervento: la capacità di stoccaggio degli impianti, i depositi temporanei, i depositi dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali, gli impianti di incenerimento e lo smaltimento in discarica.
Alla base del provvedimento la volontà di applicare, in questa fase di emergenza COVID-19, una maggiore flessibilità per affrontare efficacemente la fase straordinaria di emergenza, a partire dalla scelta di semplificare alcuni passaggi burocratici e amministrativi.
Nel dettaglio, per quanto riguarda lo stoccaggio il Ministero ritiene possibile aumentare la capacità annua entro un limite massimo inferiore al 50%, per le operazioni di gestione dei rifiuti D15 (deposito preliminare) e R13 (messa in riserva), nei limiti in cui ciò rappresenti una modifica non sostanziale. Per avviare la modifica delle autorizzazioni, la circolare indica che le imprese dovranno presentare una “Segnalazione Certificata di Inizio Attività” (SCIA) alle autorità competenti; un documento che, come sottolinea la circolare, “rappresenta la modalità maggiormente semplificata che l’ordinamento italiano conosce per rilasciare titoli abilitativi”.
Regioni e Province possono anche consentire il deposito temporaneo di rifiuti fino ad un quantitativo massimo doppio di quello individuato dall’articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2, per il deposito temporaneo di rifiuti, per un arco temporale non superiore a 18 mesi. In alternativa, la circolare indica anche la possibilità di autorizzare il deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali, consentendo di tenere i rifiuti fino a una durata doppia di quella indicata per legge, nonché l’aumento della capacità annua ed istantanea di stoccaggio, nel limite massimo del 20%.
Per consentire lo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati e dei fanghi di depurazione, la circolare suggerisce di valutare per gli impianti di incenerimento l’autorizzazione a raggiungere la capacità termica massima valutata in sede di autorizzazione.
Si ritiene inoltre che, ove ciò sia necessario per garantire la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani nell’attuale fase di emergenza COVID-19, si possa prefigurare la modifica temporanea dell’autorizzazione per consentire il conferimento in discarica degli scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, differenziati e indifferenziati, privi di possibili destinazioni alternative, a condizione che non siano classificati come rifiuti pericolosi. Anche in tale caso si ritiene che la procedura prefigurata dall’ordinanza possa essere quella della SCIA.
In discarica potranno infine essere conferiti i rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, assicurandone la sterilizzazione ovvero un trattamento derogatorio rispetto a quello ordinariamente previsto: l’inserimento dei sacchetti integri all’interno di appositi big-bags, il confinamento in zone definite della discarica e la copertura giornaliera con un adeguato strato di materiale protettivo.
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